E’ un istituto previsto dal legislatore al fine di consentire alle persone non abbienti, nell’ambito del processo penale, di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza (con scelta da effettuare tra gli iscritti in appositi elenchi, predisposti dai Consigli degli ordini del distretto di Corte d’Appello nel quale trovasi il Magistrato davanti al quale pende il processo), di un consulente tecnico, di un investigatore privato, con oneri a carico dello Stato.
Tali soggetti non possono chiedere o percepire alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese dal proprio assistito, commettendo diversamente grave illecito disciplinare.
L’ammissione, una volta ottenuta, è valida per ogni grado e fase del processo, oltre che per tutte le eventuali procedure, derivanti ed accidentali, comunque connesse.
L’ammissione produce come principale effetto quello di esentare da ogni onere inerente l’assistenza e la difesa processuale (gratuità nel rilascio delle copie degli atti processuali, anticipazioni dei compensi spettanti ai suddetti soggetti da parte dell’Erario) rimanendo comunque salvo il diritto dello Stato al recupero, nel caso di successiva revoca dell’ammissione, qualora dovessero venire meno i presupposti legittimanti l’ammissione.
Articoli dal 74 al 141 del D.P.R. 30/05/02 n.115.
CHI PUO'RICHIEDERLOI cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato non abbienti che rivestano la qualifica di indagati, imputati, condannati, persone offese da reato che intendano costituirsi parte civile, responsabili civili ovvero soggetti civilmente obbligati per la pena pecuniaria.
Condizione di ammissibilità è la titolarità di un reddito imponibile IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore ad €.12.838,01 (limite così aggiornato dal D.M. Giustizia del 10/05/2023).
Se il richiedente convive poi con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti, nel medesimo periodo, da ogni componente della famiglia suddetto; in tal caso l’importo ed il limite reddituale di riferimento è elevato di €.1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi.
Anche le contribuzioni volontarie di parenti ed amici dovranno essere oggetto di dichiarazione e, computate nel reddito complessivo (secondo il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cfr. Cass. 21/09/11 n.34399), così come, qualunque risorsa di qualsiasi natura di cui il richiedente possa disporre (come già a suo tempo, vigente analoga normativa, aveva avuto modo di precisare la Corte Costituzionale, cfr. sentenza n.382/85) non potendo risultare verosimile al fine di ottenere l’ammissione una dichiarazione ove si indichi il sostentamento personale e del proprio nucleo familiare con un reddito pari a zero.
Peraltro, la falsità o le omissioni contenute nell’istanza o nelle autodichiarazioni in essa rese configurano un’ipotesi di delitto con conseguente punizione con pena detentiva e con pena pecuniaria oltre che, la decadenza dal beneficio accordato con effetto retroattivo e diritto al recupero delle somme eventualmente anticipate e corrisposte da parte del’Erario.
L’ammissione è esclusa: 1) per l’indagato, l’imputato o il condannato di reato commessi in violazione delle norme in materia di imposte; 2) se il richiedente è assistito da più di un difensore; 3) per i condannati con sentenza passata i giudicato per i reati di associazione mafiosa e connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti (modifiche apportate dalla L.24/07/08 n.125).
L’istanza va depositata dall’interessato oppure inviata per posta con raccomandata A.R. con allegazione di un documento d’identità in corso di validità:
L’istanza può anche essere presentata direttamente in udienza innanzi al Magistrato presso il quale pende il processo il quale, in tal caso provvederà a trasmetterla alla cancelleria per la formazione del relativo fascicolo, provvedendo sulla richiesta dopo che lo stesso gli verrà restituito.
Per i soggetti detenuti, internati in un istituto penitenziario, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero in custodia presso un luogo di cura trova applicazione l’art. 123 c.p.p.; nel qual caso il Direttore o l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria che hanno ricevuto l’istanza la presentano ovvero la inviano a mezzo raccomandata A.R., all’Ufficio del Magistrato davanti al quale pende il processo.
Nei 10 giorni successivi alla presentazione, il Magistrato provvede con decreto motivato che viene depositato in cancelleria con avviso all’interessato e comunicazione al P.M., dichiarando :
Il provvedimento adottato è comunque ricorribile entro 20 giorni innanzi al Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello al quale appartiene il Magistrato che lo ha pronunziato.
COSA OCCORREPresentazione di un’istanza in carta semplice sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità con autentica del difensore ovvero nelle forme dell’autocertificazione come previste dal D.P.R. 28/12/00 n.445 (con presentazione innanzi al pubblico ufficiale – cancelliere deputato alla ricezione) con allegazione di fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
L’istanza deve contenere a pena d’inammissibilità:
Entro 10 giorni come normativamente previsto.
COSTINessun costo.