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Tirocini formativi

L’articolo 73 del D.L. 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivamente modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.

 

Requisiti

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale;
  • media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
  • non aver compiuto i trenta anni di età;
  • requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.
A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

 

DOMANDA online tramite il presente link (da utilizzare a partire dal 17 gennaio 2022)

per la domanda è necessario lo SPID

seguire le istruzioni del MANUALE d’uso

alla domanda compilata online va allegata, nella sezione dedicata al curriculum, la SCHEDA per l'ammissione al tirocinio reperibile qui

 

I magistrati formatori

I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero è designato dal capo dell’ufficio.
Soltanto negli ultimi sei mesi del tirocinio il magistrato può chiedere l’assegnazione di un nuovo ammesso allo stage, per garantire continuità nell’attività di assistenza.
Il magistrato formatore coordina e controlla l’attività svolta dai tirocinanti.
Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per l’attività svolta in relazione allo stage formativo.
Essa è considerata ai fini della valutazione della professionalità e del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito.
Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell’attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell’ufficio giudiziario.

 

Come si svolge

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.
Il Ministero della giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l’accesso ai sistemi informatici ministeriali.
Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli).
I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d’interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

 

Borse di studio

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza di specifiche condizioni, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.
Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:

- i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di  presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
- l’effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

 

Obblighi

Gli ammessi allo stage hanno l’obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.
I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l’ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.
Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.
Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l’attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell’Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.
Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell’ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.

 

Vantaggi

L’esito positivo del tirocinio:

- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato.
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

L’esito positivo dello stage formativo presso Tar e Consiglio di Stato è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici giudiziari ordinari.

 

Si tratta di una forma di tirocinio prevista dall’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 (c.d. legge Treu; si veda anche in proposito l’art. 1 comma 34 della legge n. 92 del 28.06.2012, c.d. legge Fornero), in funzione di alternanza fra studio e lavoro e di orientamento al mercato del lavoro. Essa è ulteriormente regolamentata dal Decreto Interministeriale n. 142 del 25.03.1998. A Taranto viene svolta in virtù di apposita convenzione fra il Tribunale e il DJSGE (Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo dell’Università degli Studi Bari), conclusa in data 22.10.2020 e tuttora vigente.

Requisiti e Procedura di ammissione

Al tirocinio possono accedere gli iscritti a varie facoltà della sede universitaria di Taranto (a partire da un certo anno del rispettivo corso di studi), indicate nell’art. 6 dell’apposito Regolamento Uniba (così definito nel prosieguo per distinguerlo dal Regolamento di cui al D.M. 142/98).

Per accedere al tirocinio, gli studenti interessati dovranno scrivere al magistrato coordinatore dei tirocini formativi presso il Tribunale di Taranto, dr. Pompeo Carriere, all’indirizzo di posta istituzionale ordinaria pompeo.carriere@giustizia.it , al fine di concordare un appuntamento in presenza nell’ufficio del magistrato.

La relativa procedura è stata completamente informatizzata mediante inserimento della domanda e dei relativi dati sull’apposita piattaforma “Uniba Portiamo Valore” (https://portiamovalore.uniba.it/site/index) che viene curata dal magistrato coordinatore dei tirocini al momento del colloquio in presenza con lo studente interessato, all’atto del quale quest’ultimo dovrà portare con sé un documento d’identità e tessera sanitaria/codice fiscale, entrambi in corso di validità. In quella sede, il magistrato coordinatore, verificata la sussistenza, in capo all’aspirante, dei requisiti per l’ammissione al tirocinio ed individuato il settore di destinazione del tirocinante presso il tribunale, provvede ad inoltrare la domanda creando sulla piattaforma “Uniba Portiamo Valore” un apposito “Progetto Formativo”. L’ente universitario, ricevuta la relativa comunicazione automatica da parte del sistema, provvede a protocollare il progetto, che viene restituito al tribunale per l’apposizione della firma digitale da parte del Presidente del Tribunale; indi, eseguito tale ultimo adempimento, il progetto viene nuovamente caricato sulla piattaforma dal magistrato coordinatore. Concluso tale passaggio procedurale, il successivo iter è di competenza dell’ente universitario, occorrendo attendere l’approvazione del Progetto Formativo da parte dell’apposita Commissione (il tempo medio è di circa un mese dall’inoltro informatico della domanda).Ricevuta comunicazione formale dell’intervenuta approvazione, il magistrato coordinatore contatta lo studente interessato comunicandogli la data di effettivo inizio del tirocinio ed il nominativo del “tutor aziendale” al quale egli dovrà presentarsi

Durata del tirocinio

La durata in ore del tirocinio si articola, ferma restando la durata massima di dodici mesi fissata dall’art. 18 lett. d) della legge 24 giugno 1997 n.196 e dall’art. 7 lett. d) del D.M. n. 142 del 25.03.1998, in un arco temporale corrispondente ad una durata minima diversificata a seconda del corso di studi, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento Uniba: quanto alle forme più diffuse, è prevista una durata minima di 75 ore per gli studenti del Corso di studio in Giurisprudenza magistrale e di 100 ore per gli studenti delle facoltà economiche (EAA e SIM). Il periodo complessivo entro il quale è possibile svolgere il monte ore sopra indicato è invece fissato in sei mesi

Come si svolge

Nell’ambito del “Progetto Formativo”, all’Università compete l’indicazione di un “tutor” accademico, incaricato di dare eventuali indicazioni sullo svolgimento del tirocinio e di fornire il proprio parere ai fini della validazione dei risultati finali; a carico del Tribunale, quale “soggetto ospitante”, è invece l’indicazione di un “tutor aziendale”, ossia della figura di riferimento per il tirocinante nel corso dell’attività pratica. Nel progetto formativo vengono inoltre indicati in concreto gli obiettivi e le modalità specifiche del tirocinio nonché il settore di attività cui il tirocinante verrà destinato, nell’ambito delle cancellerie e degli uffici amministrativi del tribunale, in coerenza con la natura eminentemente pratica e di orientamento al lavoro di questa forma di tirocinio, già sopra evidenziata. Nella prassi, l’apporto dei giovani studenti è stato e viene utilizzato e diversificato a seconda del corso di studi di provenienza: per quelli dell’area economica, si privilegia il collocamento presso uffici del tribunale che abbiano attinenza con tale materia (ad es. Economato o Spese di giustizia), mentre per quelli dell’area giuridica, sovente gli stessi vengono assegnati a supporto di uffici quali la volontaria giurisdizione, per il settore civile, e l’ufficio decreti penali di condanna, per il settore penale, curando le relative attività pratiche (ad es. sistemazione e archiviazione di fascicoli, collazione e fotocopiatura atti, etc.) nonché quelle informatiche e di cancelleria, sotto la sorveglianza del personale amministrativo addetto

Al termine del tirocinio, il tirocinante ha l’obbligo di predisporre una relazione in cui deve descrivere le attività svolte e gli strumenti utilizzati durante il tirocinio e dare analiticamente conto del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato nel progetto formativo e di orientamento; tale relazione deve essere corredata del parere del tutor accademico. Analoga, ma autonoma, relazione viene predisposta e firmata anche dal tutor aziendale presso il tribunale. Al Tribunale spetta inoltre compilare il “Questionario di valutazione finale” , in cui attestare la durata effettiva del tirocinio, precisando i giorni e le ore di svolgimento delle attività ad esso inerenti, desunte dal registro di frequenza, e in cui esprimere le valutazioni ivi previste, rispondendo alle domande circa le competenze maturate dal tirocinante nel corso dello stage. I suddetti documenti, in originale, vengono rilasciati al tirocinante il quale provvede a consegnarli all’Università, unitamente ai fogli di presenza. In caso di esito positivo dello stage, al tirocinante vengono riconosciuti i crediti formativi in misura differenziata a seconda del corso di studi

Diritti e obblighi del tirocinante

Il tirocinio in questione non costituisce rapporto di lavoro, e pertanto non è prevista forma alcuna di retribuzione. Tuttavia, come accennato, ai tirocinanti è assicurata la copertura assicurativa INAIL per gli infortuni sul lavoro e quella per la responsabilità civile verso terzi. Il tirocinante ha l’obbligo di firmare giornalmente un foglio di presenza. Egli deve altresì osservare tutti gli obblighi di cui all’art. 10 del Regolamento, ed in particolare: a) effettuare le attività previste nel progetto formativo presso la sede assegnata; b) rispettare le leggi e i regolamenti vigenti ed ogni altra disposizione in vigore presso il soggetto ospitante, con particolare riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; c) mantenere la segretezza su qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza, anche indirettamente, durante l’attività di tirocinio; d) seguire le indicazioni del tutor aziendale e del tutor accademico.

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