Il trattamento sanitario obbligatorio è uno strumento cautelare rivolto nei confronti di una persona affetta da malattia mentale, nella fase acuta della sua situazione di malessere psichico. Il provvedimento è adottato dal Sindaco, che agisce nella sua veste di autorità sanitaria locale, con il potere di emettere ordinanze urgenti per imporre coattivamente il ricovero di un soggetto malato in struttura ospedaliera o in un altro luogo di cura., al fine di consentire l’applicazione di idonee terapie. Il Sindaco è tenuto a trasmettere l’ordinanza che dispone il TSO al giudice tutelare entro 48 ore dal ricovero. Il giudice tutelare nelle 48 ore successive deve provvedere alla convalida dell’ordinanza sindacale. Se il TSO non viene convalidato, il sindaco deve disporne l’immediata cessazione. Il ricovero può proseguire con il consenso volontario della persona e, in tal caso, non è più necessario l’intervento del giudice.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArtt. da 1 a 5 Legge 833/1978.
CHI PUO'RICHIEDERLOIl Sindaco su proposta di un medico specialista, convalidata da una struttura sanitaria pubblica.
DOVE SI RICHIEDECancelleria Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione - Giudice Tutelare
( PIANO TERRA - CORRIDOIO USCITA )
Dott. Fabio Larini, Cancelliere Esperto F3
Piano terra - corridoio uscita lato sinistro / stanza VG 3
Telefono: 099.7343374
Email: tso.tribunale.taranto@giustizia.it
PEC: volgiurisdizione.tribunale.taranto@giustiziacert.it
COSA OCCORREIl Sindaco emette l’ordinanza e, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, notifica il provvedimento al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
TEMPIEntro 48 ore dalla notificazione del provvedimento del Sindaco che dispone il TSO.
COSTILa richiesta di Trattamento Sanitario Obbligatorio non comporta alcun costo.