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Provvedimento DGSIA 7 dicembre 2023 - Articolo 4 (Pubblicità delle udienze da remoto)
Quando fissa l’udienza da remoto, il presidente o il giudice indica nel provvedimento la data e l’ora stabilita per la comparizione delle parti, curando che vi sia inserito il “link” per connettersi, preventivamente generato mediante l’applicativo TEAMS.
Nel caso di udienza pubblica ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, Il cancelliere pubblica il “link” generato mediante l’applicativo TEAMS in un’apposita sezione del sito istituzionale dell’ufficio giudiziario, destinata a raccogliere i “links” per assistere alle udienze pubbliche da remoto.
Il “link” pubblicato è accompagnato dalla indicazione del numero di ruolo generale del procedimento, idonea a consentirne ai terzi la esatta individuazione.
Il “link” è rimosso dal sito istituzionale dell’ufficio giudiziario, a cura del cancelliere, al termine dell’udienza pubblica.
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